Capisco che  per un musicista non professionista specie se ancora giovane, l’argomento degli adempimenti  fiscali  sono   una materia ostica, pertanto oggi cercherò di  fare un po’ di chiarezza  alle fantomatiche e creative  auto interpretazioni  riguardanti l’esenzione informativa e contributiva Inps – Gestione ex Enpals e sul reale obbligo del possesso o meno del  “famoso” CERTIFICATO DI AGIBILITA’.

Partiamo con il chiarire che  sono esenti  dagli adempimenti informativi e contributivi solo  alcune tipologie di lavoratori che effettuano esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.

In particolare, il regime di esenzione introdotto dall’art. 1, comma 188, legge n. 296/2006 e successivamente modificato dalla legge n. 222/2007, prevede l’esenzione dal versamento della contribuzione previdenziale e dalla richiesta del certificato di agibilità, per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento e nell’ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da categorie di soggetti appositamente individuate, la cui retribuzione annua lorda non superi € 5000,00.

Le tipologie di lavoratori a cui è rivolta l’esenzione sono le seguenti:

  1. Giovani fino a 18 anni;
  2. Studenti di scuola media superiore, ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico e universitario nazionale, nonché iscritti in istituti stranieri che rilascino titoli equipollenti a quelli rilasciati degli istituti italiani fino a 25 anni di età;
  3. Pensionati, anche di altre gestioni, di età superiore a 65 anni;
  4. Coloro che svolgono un’attività lavorativa, contemporanea a quella soggetta a Enpals, per la quale sono già tenuti al versamento contributivo ai fini della previdenza obbligatoria ad altra gestione.

In relazione al requisito reddituale è opportuno precisare inoltre, che il predetto regime di esenzione opera sempreché i compensi annui lordi percepiti dai lavoratori dello spettacolo non superino 5000,00. Euro.

Si ricorda inoltre che:

– che l’autocertificazione ha valenza ai fini penali per il soggetto che la sottoscrive;

– che all’interno di essa vanno riportati i dati del datore di lavoro principale (gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo) oltre che i dati aggiornati del lavoratore;

– che va sempre  allegata una copia di un documento di riconoscimento valido;

– che tale procedura è obbligatoria per le prestazioni retribuite (assoggettando ad Irpef l’intero importo percepito/fatturato) e non;

– che va consegnata l’originale al datore di lavoro committente (settore spettacolo) e che il/la lavoratore/rice dovrà conservarsene una copia di ogni diverso datore di lavoro committente e per ogni anno solare. Si fa presente, in questo particolare caso, che Il superamento del limite dei 5.000,00 euro lordi  nel corso dell’anno obbliga poi  i datori di lavoro o committenti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite, a effettuare tutti gli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’Enpals.

IN PILLOLE:

  • Ricordatevi di compilare sempre l’autocertificazione, se doveste trovarvi in uno di questi casi di esenzione. Compilatene  una per ogni concerto  con la consapevolezza che eventuali false dichiarazioni potrebbero essere punite severamente.
  • Se non vi ritrovate nelle categorie sopra riportate e siete incerti di essere esenti o meno dal certificato di  Agibilità,  non  rischiate sottovalutando l’argomento,  ma rivolgetevi ad una delle tante cooperative di servizi fiscali per musicisti presenti ormai quasi ovunque sul territorio o  ad un   serio e preparato commercialista.  Il fai da te a volte può costare caro! Buona Giornata Maurizio Camarda

pdf scarica il modello di esenzione in (PDF):

MODELLO ESENZIONE AI FINI ENPALS

001

Parola di Coach / Tell a Friend

Scrivi

La tua email non sarà pubblicata